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GIOVEDÌ 09 MAGGIO 2024
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 Notizie flash - Primi adempimenti  
Riaccertamento bis non per tutti

Lo schema di decreto attuativo del co. 848 della Legge di bilancio 2018 non prevede il riaccertamento straordinario bis per i comuni che si sono già conformati ai rilievi del Mef e della Corte dei conti.
 

La Commissione Arconet, col resoconto del 17 gennaio scorso, ha dato il via libera alla diffusione dello schema di decreto attuativo del co. 848 della Legge di bilancio 2018 che non prevede il riaccertamento straordinario bis per i comuni che si sono già conformati ai rilievi del Mef e della Corte dei conti. La norma offre un'importante opportunità ai comuni che non hanno proceduto alla revisione complessiva delle posizioni creditorie e debitorie preliminari all'applicazione del nuovo ordinamento contabile introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011. In primo luogo, sono interessati a tale novità "i comuni per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Mef hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi precedenti al 2015 e non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015" e che, quindi, hanno fatto emergere solo in sede di riaccertamento straordinario un nuovo o maggiore disavanzo riferibile alla data del 31 dicembre 2014 e che sarebbe dovuto emergere in sede di riaccertamento ordinario con obbligo di riassorbimento in 3 anni. Tali comuni possono ripetere l'operazione solo se "non hanno già provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei Conti o dei servizi ispettivi del Mef".

Gli altri enti coinvolti sono "i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui" e che quindi hanno dovuto ripianare il nuovo o maggiore disavanzo in 3 anni.

Entrambe le due categorie di enti sopra descritte dovranno effettuare un riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2017 con riguardo ai residui provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e secondo le modalità definite dal futuro decreto attuativo. In sintesi dovranno cancellare i residui attivi e passivi ai quali non corrispondono obbligazioni perfezionate e reimputare quelli non ancora esigibili, con impatti sul risultato di amministrazione e sul fondo pluriennale vincolato, procedendo, infine, al ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario bis dovrà essere ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044 secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

 

Scarica il resoconto disponibile in allegato

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Arconet: resoconto riunione 17 gennaio 2018"

"Riaccertamento residui bis"

 

 

 
 
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  Allegati
ARCONET - Resoconto riunione 17 gennaio 2018 
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